0%
Loading ...
Dopo essere stato per secoli il marchio di fabbrica di poche “isole felici” del panorama imprenditoriale italiano, il welfare aziendale da pochi anni a questa parte pare aver perso tali sembianze muovendosi verso un nuovi paradigmi e nuove declinazioni.Paternalismo e filantropia sembrano scemare lasciando spazio a un’implementazione in ottica di total reward, maggiormente in linea con modelli di Human Resource Management o comunque all’interno di innovativi sistemi di relazioni industriali dove il benefit a contenuto sociale va perdendo le connotazioni della liberalità, diventando vero e proprio strumento di gestione strategica delle risorse umane e del rapporto con la controparte sindacale. Articolo di Daniele Grandi, vincitore del Premio Marco Vigorelli-Edizione 2013, su www.mysolutionpost.itNon essendo il welfare aziendale oggetto esplicito di specifiche previsioni normative – e non essendo peraltro ancora stata prodotta in letteratura una definizione “cappello” che definisca i contenuti da ricondurre alla materia in questione – si procederà qui a trattare quello che oggi è considerato il principale strumento fornito dal Legislatore a sostegno dell’implementazione di piani di welfare aziendale, ovvero l’art. 51 del Tuir, che riguarda il trattamento dei fringe benefit in capo ai dipendenti. L’articolo in questione, infatti, a valle della definizione del principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente prevede chetaluni benefit, erogati per soddisfare esigenze e contemperare interessi meritevoli di tutela, non concorrano (o concorrano solo parzialmente) alla formazione del reddito imponibile dei dipendenti e dunque non siano oggetto di tassazione in capo ad essi. Deroghe, queste, che arrivano così a delineare le aree di intervento sfruttate dalle imprese nell’implementazione di piani di welfare aziendale.In particolare, le categorie considerate dal Legislatore a cui le aziende fanno maggiormente riferimento per progettare benefit a contenuto sociale sono:
  • contributi previdenziali e assistenziali versati «in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale» (art. 51, comma 2, lett. a), per un importo non superiore a 5.164,57 euro i primi e 3.615,20 i secondi;
  • somministrazioni di vitto (art. 51, c. 2, lett. c), come, ad esempio, servizio mensa e ticket restaurant (dall’importo massimo giornaliero di 5,29 euro);
  • servizi di trasporto collettivo per la generalità o categorie di dipendenti (art. 51, c. 2, lett. d), affidabili anche a terzi ivi compresi gli esercenti dei servizi pubblici;
  • opere e servizi (le cui spese per non concorrere a formare reddito devono essere «volontariamente sostenute», ovvero non devono essere frutto di contrattazione aziendale), utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di essi, per finalità di «educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto» (art. 100, comma 1 e richiamato nell’art. 51, c. 2, lett. f);
  • somme, servizi e prestazioni, fruibili dalla generalità o da categorie dei dipendenti, per la frequenza di asili nido e colonie climatiche da parte dei figli, nonché per borse di studio, rimborso libri scolastici e altro materiale didattico (art. 51, comma 2, lett. f-bis);
  • cessione di beni e/o prestazione di servizi (anche ad personam) di valore complessivo non superiore 258,23 euro nel periodo d’imposta (art. 51, c. 3);
  • concessione prestiti (erogati direttamente dal datore di lavoro a favore del dipendente o erogati tramite accordi stipulati tra il datore di lavoro ed il soggetto finanziatore), in merito ai quali si assume come valore da includere nel reddito di lavoro dipendente imponibile il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi (art. 51, comma 4, lett. b).
Per quel che riguarda il trattamento fiscale in capo al datore di lavoro tali benefit rientrano fra le spese per prestazioni da lavoro dipendente ordinariamente deducibili dal reddito d’impresa ai fini Ires. Nel caso però dei benefit di cui all’art. 51, comma 2, lett. f la deducibilità dei costi sostenuti spetta in misura limitata ed è commisurata alle spese per prestazioni di lavoro dipendente e più precisamente entro il limite del «5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente», come risultanti dalla dichiarazione dei redditi del datore di lavoro (art. 100, comma 1, Tuir). Discorso diverso vale invece per l’Irap, il cui impianto normativo è strutturato in modo tale da rendere indeducibili in capo al soggetto passivo quei costi che non costituiscono, ai fini del tributo, componenti positive imponibili per il precettore (fornitore del bene o del servizio), quali sono i costi relativi a dipendenti e assimilati che, per espressa previsione normativa, non sono ad ogni modo ammessi in deduzione anche nel caso in cui fossero classificati in voci del Conto economico diverse da quella deputata ad accogliere le spese del personale. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E/2009 ha poi specificato che le spese sostenute dall’azienda per acquistare beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell’attività lavorativa sono da considerarsi deducibili «nella misura in cui costituiscono spese funzionali all’attività d’impresa e non assumano natura retributiva per il dipendente».Interpretazione, questa, che pone quindi un problema di deducibilità ai fini Irap di quei costi che l’impresa va a sostenere per acquistare beni e servizi da erogare ai dipendenti e che costituiscono un benefit in capo a questi ultimi. A tal proposito una delle interpretazioni avanzate dagli addetti ai lavori è che al fine di valutare la deducibilità dei costi in parola assuma prevalenza il principio secondo il quale, al fine di evitare una doppia imposizione ai fini Irap, vi debba essere simmetria fra ciò che è deducibile in capo al soggetto erogante e ciò che è imponibile in capo al soggetto percettore.